DANNO MORALE-INFORTUNI STRADALI

E’ annosa la questione circa la liquidazione del danno morale a seguito di un infortunio stradale. Per anni si è provveduto a liquidare questa voce di danno nella misura di una percentuale di quello biologico.

E’ stata più volte evidenziata una sorta di ingiustizia, poichè la liquidazione così operata si traduce in una duplicazione dei risarcimenti per il medesimo pregiudizio. La Corte di cassazione, sentenza 3260/2016, ha cambiato orientamento stabilendo la necessità di un accertamento caso per caso della sofferenza psicologica patita. Stabilisce la Cassazione che il metodo percentuale «va utilizzato solo come parametro equitativo, fermo restando l’accertamento con metodo presuntivo – attenendo la sofferenza morale ad un bene immateriale – dell’esistenza del pregiudizio subito, attraverso l’individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo sulla base della necessaria allegazione del tipo di pregiudizio e dei fatti dai quali lo stesso emerge da parte di chi ne chiede il ristoro».

Avv. Marta Galluzzi

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